IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee (legge comunitaria 2007) ed, in particolare,
l'articolo  3,  comma  1, recante delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie;
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con
disabilita' e delle persone a mobilita' ridotta nel trasporto aereo;
  Visto  il Codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo
1942,  n. 327, come modificato dai decreti legislativi 9 maggio 2005,
n. 96, e 15 marzo 2006, n. 151;
  Vista  la  legge  24  novembre  1981,  n. 689, recante modifiche al
sistema penale;
  Vista  la  legge  5 febbraio 1992, n. 104, recante legge quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate;
  Visto il decreto legislativo del 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo
dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
  Visto  il  decreto-legge  8 settembre 2004, n. 237, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge  9  novembre  2004,  n.  265,  recante
interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile;
  Visto  il  decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il
codice  del  consumo  a  norma  dell'articolo 7 della legge 29 luglio
2003, n. 229;
  Visto  il  decreto  legislativo  27  gennaio  2006,  n. 69, recante
disposizioni  sanzionatorie per la violazione del regolamento (CE) n.
261/2004  che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed
assistenza  ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione
del volo o di ritardo prolungato;
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti in data 24 luglio 2007,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  184  del  9  agosto 2007,
afferente  alla  designazione  dell'ENAC quale organismo responsabile
dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2006;
  Visto  il  contratto di programma tra il Ministro dei trasporti, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa,
e  l'ENAC,  sottoscritto  il  14 febbraio 2008, ed in particolare gli
articoli 8, 10 e 20;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 13 novembre 2008;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 febbraio 2009;
  Sulla  proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro
della  giustizia e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle
finanze,  del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per le
pari opportunita';

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.


                               Oggetto


  1.  Fatto  salvo quanto previsto all'articolo 1174 del Codice della
navigazione,  il  presente  decreto detta la disciplina sanzionatoria
per  le  violazioni  del regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle
persone  con  disabilita'  e  delle  persone  a mobilita' ridotta nel
trasporto aereo, di seguito denominato: «Regolamento».
 
          Avvertenza:

             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con D.P.R.  28  dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
             Per  le  direttive  CEE  vengono  forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
          (G.U.U.E.).

          Note alle premesse:
             -   L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
             -  L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             -  Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, della legge
          25   febbraio   2008,  n.  34,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 6 marzo 2008, n. 56, supplemento ordinario:
             «1.  Al  fine  di assicurare la piena integrazione delle
          norme  comunitarie  nell'ordinamento nazionale, il Governo,
          fatte  salve  le  norme  penali  vigenti,  e'  delegato  ad
          adottare,  entro  due  anni dalla data di entrata in vigore
          della  presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali
          o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie
          attuate  in  via  regolamentare  o amministrativa, ai sensi
          delle   leggi   comunitarie   vigenti,   e  di  regolamenti
          comunitari  vigenti  alla  data  di entrata in vigore della
          presente  legge,  per  i  quali  non  siano  gia'  previste
          sanzioni penali o amministrative.».
             -  Il  regolamento (CE) n. 1107/2006 e' pubblicato nella
          G.U.U.E. 26 luglio 2006, n. L 204.
             -  Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e' pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  del  18  aprile  1942,  n.  93,
          edizione  speciale, come modificato dai decreti legislativi
          9 maggio 2005, n. 96, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8
          giugno 2005, n. 131, supplemento ordinario e 15 marzo 2006,
          n. 151, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006,
          n. 88.
             -  La legge 24 novembre1981, n. 689, e' pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  30  novembre 1981, n. 329, supplemento
          ordinario.
             -  La legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  17  febbraio  1992, n. 39, supplemento
          ordinario.
             -  Il decreto legislativo del 25 luglio 1997, n. 250, e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177.
             -  Il  decreto-legge  dell'8  settembre 2004, n. 237, e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 10 settembre
          2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
          2004,  n.  265,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264
          del 10 novembre 2004.
             -  Il  decreto  legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235,
          supplemento ordinario.
             -  Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 29 luglio
          2003,  n.  229,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196
          del 25 agosto 2003:
             «Art.   7   (Riassetto   in   materia   di   tutela  dei
          consumatori).  -  1.  Il  Governo  e' delegato ad adottare,
          entro  ventiquattro  mesi  dalla  data di entrata in vigore
          della  presente  legge, uno o piu' decreti legislativi, per
          il  riassetto  delle  disposizioni  vigenti  in  materia di
          tutela  dei  consumatori  ai sensi e secondo i principi e i
          criteri  direttivi  di cui all'art. 20 della legge 15 marzo
          1997,  n.  59,  come  sostituito dall'art. 1 della presente
          legge,  e  nel  rispetto  dei  seguenti  principi e criteri
          direttivi:
              a)   adeguamento   della  normativa  alle  disposizioni
          comunitarie  e  agli accordi internazionali e articolazione
          della  stessa  allo  scopo  di  armonizzarla e riordinarla,
          nonche'   di   renderla   strumento   coordinato   per   il
          raggiungimento  degli  obiettivi  di tutela del consumatore
          previsti in sede internazionale;
              b) omogeneizzazione delle procedure relative al diritto
          di  recesso  del  consumatore  nelle  diverse  tipologie di
          contratto;
              c) conclusione, in materia di contratti a distanza, del
          regime  di  vigenza  transitoria  delle  disposizioni  piu'
          favorevoli  per  i  consumatori,  previste dall'art. 15 del
          decreto  legislativo  22 maggio 1999, n. 185, di attuazione
          della  direttiva 97/7/CE del 20 maggio 1997, del Parlamento
          europeo  e  del Consiglio, e rafforzamento della tutela del
          consumatore in materia di televendite;
              d)   coordinamento,  nelle  procedure  di  composizione
          extragiudiziale  delle  controversie, dell'intervento delle
          associazioni    dei   consumatori,   nel   rispetto   delle
          raccomandazioni    della    Commissione   delle   Comunita'
          europee.».
             -  Il  decreto  legislativo  27  gennaio 2006, n. 69, e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2006, n. 54.
             -  Il  regolamento  (CE) n. 261/2004 e' pubblicato nella
          G.U.U.E. 17 febbraio 2004, n. L 46.
             -  Il decreto del Ministro dei trasporti 24 luglio 2007,
          e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto
          2007.
          Nota all'art. 1:
             -  Si  riporta  il testo dell'art. 1174 del codice della
          navigazione:
             «Art. 1174 (Carattere patrimoniale della prestazione). -
          La  prestazione  che  forma  oggetto dell'obbligazione deve
          essere   suscettibile   di  valutazione  economica  e  deve
          corrispondere a un interesse [codice civile nn. 1255, 1256,
          1288,  1321,  1322,  1324,  1379,  1384,  1411, 1421, 1457,
          1464], anche non patrimoniale, del creditore.».
             - Per  il  regolamento  (CE) n. 1107/2006, si veda nelle
          note alle premesse.